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Tiziano Bellemo
Responsabile Comunicazione, Web e Corporate Identity

Più facile capire i fondi comuni. Il nuovo KIID e la semplificazione della documentazione d'offerta 

22 settembre 2011

La limitata educazione finanziaria ha un’importanza non secondaria tra i fattori che guidano le scelte di investimento delle famiglie italiane e che si traducono in portafogli troppo conservativi e non coerenti con la massimizzazione della redditività di lungo periodo. Ci sono tuttavia altri elementi che concorrono a determinare questo risultato. Da un lato, l’estrema volatilità dei mercati finanziari ha impedito ai risparmiatori di assumere decisioni di investimento con serenità e consapevolezza. Dall’altro, la complessità di linguaggio dei documenti informativi, anche di quelli dei fondi comuni d’investimento, non ha portato la chiarezza necessaria a dare fiducia ai sottoscrittori, facendo loro capire obiettivi e funzionamento di questi strumenti.
Alla fine del 2008, allo scoppio di una delle più gravi crisi economiche e finanziarie dal 1929, la Commissione Europea decise che restituire fiducia ai risparmiatori fosse un obiettivo primario, dando loro contemporaneamente maggiore protezione. E che la semplicità di presentazione degli strumenti di investimento, da ottenere grazie a chiarezza e trasparenza dei documenti informativi da consegnare al momento della sottoscrizione, fosse uno dei modi più efficaci di affrontare entrambi i temi.
Nell’ambito dell’introduzione della Direttiva UCITS IV (1) è stato così deciso di rivedere completamente l’approccio adottato per l’informazione pre-contrattuale alla clientela, abbandonando il Prospetto Semplificato che era stato introdotto nel 2002 e introducendo al suo posto il cosiddetto KIID (Key Investor Information Document). A giudizio unanime il Prospetto Semplificato non aveva infatti mai raggiunto l’obiettivo che la normativa gli aveva affidato: mancava degli elementi di semplicità necessari a farne uno strumento conoscitivo che aiutasse il piccolo risparmiatore a comprendere ciò in cui andava a investire. Con il KIID la Commissione Europea ha voluto innovare significativamente, fornendo ai sottoscrittori di fondi UCITS un testo sintetico, ma che allo stesso tempo includa le informazioni rilevanti, e scritto con un linguaggio chiaro e non tecnico, tale da essere compreso facilmente dall’investitore comune. Il nuovo documento nasce peraltro sulla scorta di test effettuati dalla Commissione presso un campione rappresentativo della clientela, successivamente integrati con valutazioni messe a fuoco da comitati di esperti dell’industria del risparmio gestito. L’elevata standardizzazione di forma e contenuti con la quale è stato concepito il KIID ha inoltre l’obiettivo di rendere più facile la confrontabilità di fondi comuni appartenenti a diversi Paesi.

 

(1) La Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (detta UCITS IV) concerne il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

 

Il KIID è un documento di 2 sole pagine (potranno essere 3 nel caso di prodotti strutturati) e dovrà essere consegnato prima della sottoscrizione del fondo.
Il Regolatore ha stabilito i cinque macro-temi che la documentazione d’acquisto deve trattare: i) gli obiettivi e la politica d’investimento, ii) il profilo di rischio-rendimento, iii) gli oneri che gravano sul fondo, iv) le performance storiche e v) altre informazioni pratiche. In questo modo, si intende assicurare che al momento dell’investimento il risparmiatore abbia adeguata chiarezza su tre aspetti fondamentali, ovvero le finalità che il prodotto gli permetterà di perseguire, con i rischi che dovrà sopportare, a fronte dei benefici attesi dal suo utilizzo. In particolare, il tema della rischiosità sarà affrontato grazie a un indicatore, chiamato Indicatore Sintetico di Rischio, espresso con una scala numerica che va da 1 (livello minimo di rischio) a 7 (livello massimo).
I vantaggi del nuovo approccio adottato in sede europea per la produzione della documentazione pre-contrattuale appaiono evidenti. Il superamento dell’eccesso di informazioni fornite attraverso il Prospetto Semplificato agevolerà la leggibilità della documentazione che accompagna la sottoscrizione di un fondo. Mettere a disposizione le sole informazioni rilevanti, esposte con un linguaggio chiaro, è un passo concreto nella direzione della migliore informativa ai sottoscrittori di fondi e, indirettamente, verso la loro maggior protezione. Un investitore meglio informato sarà infatti un investore più consapevole delle implicazioni delle proprie decisioni d’investimento e in grado di interagire più efficacemente con il proprio consulente nella fase di pianificazione finanziaria.
Esistono peraltro alcuni elementi critici nei quali risiede, almeno in parte, il successo dell’iniziativa. La miglior informativa ai sottoscrittori sarà raggiunta solo se i nuovi documenti saranno preparati in conformità con la normativa comunitaria. E se i KIID predisposti dalle società di gestione residenti nei diversi Paesi dell’Unione saranno realizzati in modo tale da rendere possibile il confronto tra i diversi prodotti istituiti nelle varie giurisdizioni. A questo proposito, le autorità europee hanno predisposto numerosi documenti (2) che tracciano le linee guida per la predisposizione del KIID e hanno l’obiettivo di assicurare la massima armonizzazione di forma e contenuto.
La data a partire dalla quale l’informativa ai sottoscrittori dovrà essere fornita attraverso il KIID è il 1 luglio 2011. Gli Stati Membri hanno però tempo fino al 1 luglio del 2012 per imporne l’adozione. Fino a quel momento, gli Stati potranno quindi decidere se garantire ancora il libero utilizzo del Prospetto Semplificato, oppure se richiedere l’applicazione delle nuove regole entro una data più ravvicinata. Ad oggi, la sola Germania ha reso obbligatorio l’uso del KIID già a partire dal 1 luglio scorso. In Italia si sta procedendo con una soluzione intermedia: l’offerta di nuovi prodotti dovrà essere accompagnata dal KIID; per quelli esistenti, l’adeguamento della documentazione dovrà avvenire entro 29 febbraio 2012.

 

(2) Regolamento UE 583/2010 e Linee Guida CESR (ora ESMA).


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