Il KIID è un documento di 2 sole pagine (potranno essere 3 nel caso di prodotti strutturati) e dovrà essere consegnato prima della sottoscrizione del fondo.
Il Regolatore ha stabilito i cinque macro-temi che la documentazione d’acquisto deve trattare: i) gli obiettivi e la politica d’investimento, ii) il profilo di rischio-rendimento, iii) gli oneri che gravano sul fondo, iv) le performance storiche e v) altre informazioni pratiche. In questo modo, si intende assicurare che al momento dell’investimento il risparmiatore abbia adeguata chiarezza su tre aspetti fondamentali, ovvero le finalità che il prodotto gli permetterà di perseguire, con i rischi che dovrà sopportare, a fronte dei benefici attesi dal suo utilizzo. In particolare, il tema della rischiosità sarà affrontato grazie a un indicatore, chiamato Indicatore Sintetico di Rischio, espresso con una scala numerica che va da 1 (livello minimo di rischio) a 7 (livello massimo).
I vantaggi del nuovo approccio adottato in sede europea per la produzione della documentazione pre-contrattuale appaiono evidenti. Il superamento dell’eccesso di informazioni fornite attraverso il Prospetto Semplificato agevolerà la leggibilità della documentazione che accompagna la sottoscrizione di un fondo. Mettere a disposizione le sole informazioni rilevanti, esposte con un linguaggio chiaro, è un passo concreto nella direzione della migliore informativa ai sottoscrittori di fondi e, indirettamente, verso la loro maggior protezione. Un investitore meglio informato sarà infatti un investore più consapevole delle implicazioni delle proprie decisioni d’investimento e in grado di interagire più efficacemente con il proprio consulente nella fase di pianificazione finanziaria.
Esistono peraltro alcuni elementi critici nei quali risiede, almeno in parte, il successo dell’iniziativa. La miglior informativa ai sottoscrittori sarà raggiunta solo se i nuovi documenti saranno preparati in conformità con la normativa comunitaria. E se i KIID predisposti dalle società di gestione residenti nei diversi Paesi dell’Unione saranno realizzati in modo tale da rendere possibile il confronto tra i diversi prodotti istituiti nelle varie giurisdizioni. A questo proposito, le autorità europee hanno predisposto numerosi documenti (2) che tracciano le linee guida per la predisposizione del KIID e hanno l’obiettivo di assicurare la massima armonizzazione di forma e contenuto.
La data a partire dalla quale l’informativa ai sottoscrittori dovrà essere fornita attraverso il KIID è il 1 luglio 2011. Gli Stati Membri hanno però tempo fino al 1 luglio del 2012 per imporne l’adozione. Fino a quel momento, gli Stati potranno quindi decidere se garantire ancora il libero utilizzo del Prospetto Semplificato, oppure se richiedere l’applicazione delle nuove regole entro una data più ravvicinata. Ad oggi, la sola Germania ha reso obbligatorio l’uso del KIID già a partire dal 1 luglio scorso. In Italia si sta procedendo con una soluzione intermedia: l’offerta di nuovi prodotti dovrà essere accompagnata dal KIID; per quelli esistenti, l’adeguamento della documentazione dovrà avvenire entro 29 febbraio 2012.
(2) Regolamento UE 583/2010 e Linee Guida CESR (ora ESMA).