Dal 1° gennaio 2012 il prelievo fiscale sul reddito derivante da fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali individuali è pari al 20%, ad esclusione dei casi in cui esso derivi da titoli di Stato italiani ed equiparati e da titoli obbligazionari emessi da Stati esteri “white list” i cui redditi, di capitale e diversi, continueranno ad essere tassati al 12,50%.
Per consentire un corretto prelievo fiscale, sia sui fondi comuni di investimento che sulle gestioni patrimoniali individuali non detenuti nell’esercizio di impresa commerciale, la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva viene applicata sempre con un’aliquota fissa del 20% al reddito o al risultato di gestione, positivo o negativo, conseguito, che è però rettificato secondo un coefficiente che riflette la quota parte che deriva, o comunque che è riconducibile, a titoli di Stato italiani ed esteri “white list”.
In particolare, per i fondi comuni di investimento, i redditi percepiti dai partecipanti durante ciascun semestre solare si considerano formati con i titoli a tassazione del 12,50% in misura percentuale uguale a quella espressa dalla media semplice delle percentuali di patrimonio investito nei suddetti titoli, rilevate dalle ultime due situazioni patrimoniali, semestrali o annuali, redatte prima dell’inizio di ciascun semestre.